OviglioArte
STATUTO
Art. 1 -
E'
costituita l'associazione "OviglioArte", libera Associazione
di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo
di lucro, regolata a nonna del Titolo I, Cap. III,
art. 36 e segg. del Codice Civile, dell'art. 111, C. 4-quinquies, del DPR
917/86 e dell'art. 10 del D.Lgs n' 460/97, nonché del presente statuto.
L'Associazione userà nella denominazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilità
sociale" o l'acronimo "ONLUS".
Art. 2 - La sede dell'Associazione è in Oviglio (A-L),
Piazza Umberto I' n' 3 - presso il Municipio.
Art. 3 -
L'Associazione
"OviglioArte" persegue i seguenti scopi:
-
diffondere la cultura musicale
nel mondo giovanile e non;
-
ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica
in genere,
attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
-
allargare gli orizzonti didattici di educatori,
insegnanti ed operatori sociali, in campo
musicale affinché
sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica
come un bene per la
persona ed un valore sociale;
-
proporsi come luogo di incontro e di
aggregazione nel nome di interessi culturali
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita
umana e civile,
attraverso l'ideale dell'educazione pemanente;
-
porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di
handicap,
possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni
della musicoterapia, un
sollievo al proprio
disagio.
Art. 4 -
L'Associazione l'OviglioArte" per il
raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in
particolare:
attività culturali: convegni, conferenze,
dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti,
lezioni-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e
per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
attività di formazione: corsi di aggiornamento
teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di
perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
attività editoriale: pubblicazione di un
bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi
e delle ricerche compiute.
Art. 5 -
L'Associazione
"OviglioArte" è offerta a tutti coloro
che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti
categorie:
soci ordinari: persone o enti che si
irnpegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota
annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
soci onorari: persone, enti o
istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera
od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione
dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento
di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 6 -
L'ammissione
dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del
richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione
è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.
Art. 7 - Il
recesso da Socio avviene su richiesta del medesimo
richiesto in forma scritta, entro il 31 dicembre al Consiglio Direttivo. Tale
recesso sarà effettivo dal primo Gennaio dell'anno successivo alla richiesta.
Art. 8 -
Tutti
i soci sono tenuti a rispettare le nonne del presente statuto e l'eventuale
regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In
caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo
dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,
espulsione dalla Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto
contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
Art. 9 -
Tutti
i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione. li diritto di voto non può essere
escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 10 -
Le
risorse economiche dell'associazione sono costituite da: beni, immobili e
mobili anche registrati;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi; attività marginali di
carattere commerciale e produttivo;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti
dalle quote di associazione annuale, stabilite dal
Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti
dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni liberali in
denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che
delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con
le finalità statutarie dell'organizzazione. Eventuali donazioni ricevute di
beni immobili devono essere accettate dall'Assemblea.
I proventi derivanti da attività commerciali o
produttive marginali sono inseriti in apposita voce
del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei
proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie
dell'organizzazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 11 -
L'anno
finanziario inizia il lo gennaio e tennina il 31
dicembre di ogni anno. il Consiglio Direttivo deve
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo
e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il
mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede
dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato
da ogni associato.
Art. 12 -
Gli
organi dell'Associazione sono:
l'assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori;
il Collegio dei Probiviri.
Art. 13 -
L'assemblea
dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una
corretta gestione dell'Associazione ed è composta da
tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore
della quota. Essa è convocata per iscritto dal Presidente del Consiglio
Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria,
ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio
Direttivo o da almeno un quinto degli associati. In prima convocazione
l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e
delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione
la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto
favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta inoltre con
avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data
dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere
data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
In assemblea la stessa persona non può
rappresentare più di tre Soci; la delega scritta non può essere rilasciata ai
membri del Consiglio Direttivo e dei Collegio dei
Revisori.
Art. 14 -
L'assemblea
ordinaria ha i seguenti compiti:
-
elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Revisori e il Collegio dei Probiviri;
-
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
-
approva il regolamento interno.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche
dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo, mentre l'assemblea elegge un segretario; entrambi dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 15 - Il Consiglio
Direttivo è composto da 3 a 7 membri in numero
dispari, eletti dall'Assemblea fra i Soci. Alla prima seduta, il Consiglio
Direttivo elegge il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso
delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente. 1 membri del Consiglio Direttivo
svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio
Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei Soci
presenti.
Art. 16 -
Il
Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "OviglioArte".
Si riunisce in media 2 volte all'anno
ed è convocato da:
- il
Presidente;
- da
almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione
ordinaria i suoi compiti sono:
-
predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
-
formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
-
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di
spesa e di
-
relative al periodo di un anno;
-
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in
singole voci, le
previsioni delle spese e delle entrate relative
all'esercizio annuale successivo;
-
stabilire gli importi delle quote annuali dei soci ordinari.
Di ogni riunione deve essere
redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.
Art. 17 - Il
Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante
dell'Associazione a tutti gli effetti; il Presidente può essere sostituito da
un altro membro dei Consiglio Direttivo con delibera
motivata e con il voto della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività
varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 18 -
Il
Collegio dei Revisori è composto da tre soci
eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti.del
Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene
eletto alla prima seduta all'interno del collegio stesso. Il Collegio dei
Revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della
contabilità, redige apposita relazione da allegare al
bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 19 -
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre soci
eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro
trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Non possono far
parte del Collegio dei Probiviri i membri del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori.
Art. 20 -
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il
patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità
analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.
662.
Art. 21 -
Tutte
le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci incaricati di specifiche funzioni
compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 22 - Per quanto non previsto dal presente statuto
valgono le norme di legge vigenti in materia.
Fatto, letto e sottoscritto.
Oviglio, 22/02/2001