OviglioArte

 

STATUTO

 

Art. 1 -    E' costituita l'associazione "OviglioArte", libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a nonna del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, dell'art. 111, C. 4-quinquies, del DPR 917/86 e dell'art. 10 del D.Lgs n' 460/97, nonché del presente statuto.

L'Associazione userà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

 

Art. 2 - La sede dell'Associazione è in Oviglio (A-L), Piazza Umberto I' n' 3 - presso il Municipio.

 

Art. 3 -    L'Associazione "OviglioArte" persegue i seguenti scopi:

-      diffondere la cultura   musicale nel mondo giovanile e non;

-      ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere,

       attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

-      allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo

  musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica

 come un bene per la persona ed un valore sociale;

-     proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali

      assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile,

      attraverso l'ideale dell'educazione pemanente;

-      porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap,

       possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un

 sollievo al proprio disagio.

 

Art. 4 -    L'Associazione l'OviglioArte" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;

attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

 

Art. 5 -    L'Associazione "OviglioArte" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

soci ordinari: persone o enti che si irnpegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

 

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

 

Art. 6 -   L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 7 -   Il recesso da Socio avviene su richiesta del medesimo richiesto in forma scritta, entro il 31 dicembre al Consiglio Direttivo. Tale recesso sarà effettivo dal primo Gennaio dell'anno successivo alla richiesta.

 

Art. 8 -   Tutti i soci sono tenuti a rispettare le nonne del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 9 -     Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. li diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

 

Art. 10 -    Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili anche registrati;

contributi;

donazioni e lasciti;

rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Eventuali donazioni ricevute di beni immobili devono essere accettate dall'Assemblea.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

 

Art. 11 -    L'anno finanziario inizia il lo gennaio e tennina il 31 dicembre di ogni anno. il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Art. 12 -    Gli organi dell'Associazione sono:

l'assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori;

il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 13 -    L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata per iscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta inoltre con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

In assemblea la stessa persona non può rappresentare più di tre Soci; la delega scritta non può essere rilasciata ai membri del Consiglio Direttivo e dei Collegio dei Revisori.

 

Art. 14 -   L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-          elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;

-          approva il bilancio preventivo e consuntivo;

-          approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, mentre l'assemblea elegge un segretario; entrambi dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 

Art. 15 -    Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri in numero dispari, eletti dall'Assemblea fra i Soci. Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 1 membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei Soci presenti.

 

Art. 16 -    Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "OviglioArte".

Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da: 

-    il Presidente;

-   da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

-   predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

-   formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

-   elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di

-   relative al periodo di un anno;

-   elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le

     previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

-   stabilire gli importi delle quote annuali dei soci ordinari.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

 

Art. 17 -    Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti; il Presidente può essere sostituito da un altro membro dei Consiglio Direttivo con delibera motivata e con il voto della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 18 -     Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti.del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene eletto alla prima seduta all'interno del collegio stesso. Il Collegio dei Revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

 

Art. 19 -    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

 

Art. 20 -    Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

 

Art. 21 -    Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci incaricati di specifiche funzioni compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 

Art. 22 -    Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 

Fatto, letto e sottoscritto.

Oviglio, 22/02/2001